Lo scorso 27 gennaio, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio-ter, è andata in onda l’ultima (si spera) puntata della saga: “La Dragoneria”.
Ogni volta che il governo tira fuori dal cappello a cilindro un nuovo coniglio normativo, noi commercialisti siamo in prima linea a evidenziare le necessarie modifiche… vanamente. Questa è una di quelle volte.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27-1-2022, è stato pubblicato il DL 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Rilancio Ter), recante: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Come sempre, lo Studio comunica le disposizioni di principale interesse.
Di seguito si riporta una panoramica relativa alle principali disposizioni ritenute d’interesse, previste dalla nuova Legge di Bilancio appena approvata dalla Camera in via definitiva.
La società senza stabile organizzazione in Italia, che eroga redditi soggetti a prelievo alla fonte nel Paese, è esclusa dall’obbligo in ragione dei limiti territoriali della potestà tributaria dello Stato.
Per tassare solo nel Lussemburgo le somme relative al lavoro agile svolto in Italia, l’istante non avrebbe dovuto soggiornare nel nostro Paese per più di 183 giorni.
Come luogo di prestazione bisogna avere riguardo al territorio in cui il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
Illegittimo l’avviso di accertamento ex art. 36, DPR 602/1973 che si limiti a contestare la responsabilità diretta per il mancato pagamento delle imposte dovute dalla società di capitali estinta.
La società avrebbe dovuto provare l'effettività e l’inerenza della spesa in ordine all'attività esercitata e al vantaggio conseguito, non essendo sufficiente la mera esibizione del contratto e delle fatture.