La società senza stabile organizzazione in Italia, che eroga redditi soggetti a prelievo alla fonte nel Paese, è esclusa dall’obbligo in ragione dei limiti territoriali della potestà tributaria dello Stato.
Per tassare solo nel Lussemburgo le somme relative al lavoro agile svolto in Italia, l’istante non avrebbe dovuto soggiornare nel nostro Paese per più di 183 giorni.
Come luogo di prestazione bisogna avere riguardo al territorio in cui il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
Illegittimo l’avviso di accertamento ex art. 36, DPR 602/1973 che si limiti a contestare la responsabilità diretta per il mancato pagamento delle imposte dovute dalla società di capitali estinta.
La società avrebbe dovuto provare l'effettività e l’inerenza della spesa in ordine all'attività esercitata e al vantaggio conseguito, non essendo sufficiente la mera esibizione del contratto e delle fatture.
Valida la tesi della Ctr che aveva valutato sia i legami affettivi che quelli professionali del ricorrente e aveva ritenuto che fossero preponderanti quelli esistenti in Italia.